Art. 6.
(Riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato).

      1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

      «1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati in seguito al parere obbligatorio espresso dal competente consiglio comunale e dal competente organo rappresentativo della comunità montana».